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D.M. 16/07/20021. Le revisioni devono essere eseguite secondo le istruzioni appositamente emanate dal costruttore del dispositivo di evacuazione marino e contenute nel relativo manuale di manutenzione. 2. In ogni caso, tutte le parti gonfiabili devono essere sottoposte alle prove previste per le zattere autogonfiabili dai punti 5.4 e 5.5 della risoluzione IMO A.761(18), come modificata. 3. Le bombole destinate al gonfiaggio che non vengono direttamente utilizzate durante la revisione devono essere sottoposte a pesata; se è riscon- Art. 7. Modalità di revisione degli sganci idrostatici 1. Le revisioni devono essere eseguite secondo le istruzioni appositamente emanate dal costruttore degli sganci e contenute nel relativo manuale di manutenzione. 2. In ogni caso, oltre all'esame visivo dello sgancio, devono essere eseguite le seguenti operazioni a) verifica dell'apertura del gancio con l'apposito dispositivo di sgancio manuale b) verifica dell'apertura automatica del gancio sottoposto a pressione idrostatica dovuta ad un battente d'acqua compreso tra 1,5\div3,5m. Art. 8. Stazioni di revisione 1. Le revisioni di cui all'art. 2 devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione secondo le modalità indicate nell'art. 10. 2. Le stazioni di revisione, per essere approvate, devono possedere i requisiti previsti nella risoluzione dell'IMO A.761(18), come modificata, nonchè quelli aggiuntivi indicati nel presente Decreto, in relazione al tipo di dispositivo per il quale viene richiesta l'autorizzazione. 3. Le stazioni che richiedono l'approvazione devono essere accreditate da ciascun costruttore dei dispositivi che esse intendono revisionare. 4. Le stazioni di revisione devono dotarsi e mantenere aggiornate procedure tese a a) identificare ogni modello/tipo di dispositivo che può essere revisionato in quella stazione con il relativo manuale di revisione da utilizzare b) identificare la persona responsabile del servizio di revisione o le persone responsabili delle varie fasi della revisione c) individuare le qualifiche, l'addestramento e l'aggiornamento dei tecnici addetti alla revisione. 5. Le stazioni di revisione devono predisporre e mantenere aggiornate procedure operative dirette ad assicurare che a) tutti i dispositivi in revisione siano sottoposti ai controlli, manutenzioni, sostituzioni e prove prescritte dal costruttore nel manuale di revisione nonchè dalle norme vigenti in materia b) le singole operazioni nel corso della revisione siano effettuate da personale tecnico qualificato, addestrato ed aggiornato c) il personale tecnico preposto alle revisioni sia informato prontamente di qualsiasi modifica dei singoli manuali di revisione nonchè delle disposizioni vigenti in materia d) il personale tecnico abbia compreso tutte le modifiche di cui al comma 5.c) e) il personale tecnico sia istruito sui nuovi macchinari/ apparecchiature/strumenti di prova/misurazione installati nella stazione f) il personale tecnico abbia compreso il funzionamento dei nuovi macchinari/apparecchiature/strumenti installati nella stazione g) si provveda regolarmente alla taratura di tutti i macchinari/ apparecchiature/strumenti di prova/misurazione h) non siano revisionati dispositivi per i quali la stazione non è stata autorizzata. Art. 9. Revisioni all'estero 1. All'estero, in Stati che hanno sottoscritto la convenzione Solas 74, come modificata, le revisioni di cui all'art. 2 sono effettuate presso stazioni autorizzate da quello Stato, ovvero da organizzazioni a ciò appositamente riconosciute da quello Stato, in conformità alla risoluzione dell'IMO A.761(18), come modificata. Tale riconoscimento deve essere riportato sul rapporto di revisione. 2. Nei casi in cui non è possibile procedere secondo le modalità indicate nel comma 1, le revisioni di cui all'art. 2 sono effettuate presso stazioni autorizzate dalla ditta costruttrice ed alla presenza di un ispettore dell'organismo affidato della nave ovvero presso stazioni riconosciute conformi alla risoluzione dell'IMO A.761(18), come modificata, da detto organismo. Art. 10. Approvazione delle stazioni di revisione 1. La domanda per ottenere l'approvazione delle stazioni di revisione è inviata, tramite la direzione marittima competente per territorio, al Ministero dei trasporti e della navigazione - comando generale del Corpo delle capitanerie di porto VI Reparto "Sicurezza della Navigazione" di Genova, corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativa necessaria elencata nell'allegato 3 al presente Decreto. 2. La direzione marittima, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, convoca la commissione di cui al terzo comma. Presso ogni direzione marittima è istituita una commissione presieduta dal capo servizio coordinamento PSC o da un ispettore PSC, da lui delegato, di grado non inferiore a tenente di vascello, e da un funzionario designato da un organismo notificato nonchè da un sottufficiale nocchiere di porto con funzioni di segretario. 4. Ogni organismo notificato deve comunicare ad ogni direzione marittima il nominativo del funzionario designato alla partecipazione ai lavori della commissione e di un suo sostituto. 5. Gli organismi notificati, attraverso i loro funzionari designati, partecipano a rotazione ai lavori della commissione, salvo il caso in cui una ispezione sia la prosecuzione di una ispezione precedente alla medesima stazione di revisione nel qual caso partecipa un funzionario dello stesso organismo. 6. La commissione, valuta la documentazione presentata e verifica la conformità dei locali, delle attrezzature e delle abilitazioni del personale della stazione, in conformità alle norme contenute nella risoluzione dell'IMO A. 761(18) e nel presente Decreto, tenuto conto anche di quanto indicato nei manuali di revisione dei diversi dispositivi per i quali è richiesta l'approvazione. 7. Delle valutazioni ed ispezioni effettuate dalla commissione è redatto apposito verbale sul quale devono risultare le verifiche effettuate, le eventuali irregolarità riscontrate nonchè il giudizio finale motivato della commissione per la concessione o meno dell'approvazione da parte dell'amministrazione. 8. L'amministrazione, ricevuta la domanda dalla direzione marittima, corredata del solo verbale della commissione di cui al settimo comma, provvede a rilasciare, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda, il Decreto di approvazione della stazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 9. Le spese connesse all'intervento della commissione sono a carico del richiedente. Art. 11. Ispezioni periodiche ed occasionali delle stazioni di revisione 1. Le stazioni di revisione approvate sono soggette ad una ispezione periodica con periodicità massima biennale, secondo le stesse modalità indicate all'art. 10. Gli interessati devono richiedere l'effettuazione della visita periodica alla competente direzione marittima almeno centoventi giorni prima della scadenza. 2. In caso di trasferimento in altro sito, di modifiche significative ai locali esistenti o alle strutture o all'organizzazione, le stazioni di revisione sono sottoposte ad ispezione occasionale obbligatoria, con le medesime modalità di cui all'art. 10. 3. L'amministrazione ha comunque facoltà, in ogni tempo ed a propria discrezione, di sottoporre le stazioni di revisione ad una ispezione occasionale, avvalendosi, se del caso, dell'assistenza di un organismo notificato. Le eventuali spese, se la stazione è riscontrata non conforme, sono a carico della stessa. 4. Il mancato adempimento circa le ispezioni di cui ai commi 1, 2, e 3, ovvero il loro esito negativo, comporta l'emanazione di un apposito Decreto di sospensione o di revoca da parte dell'amministrazione che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Art. 12. Obblighi dei costruttori 1. I costruttori dei dispositivi devono a) assicurare che i dispositivi di loro produzione possano essere adeguatamente revisionati secondo le prescrizioni della risoluzione IMO A. 761(18) e del presente Decreto b) accreditare un numero adeguato di stazioni di revisione presso i porti in funzione delle esigenze dei traffici c) assicurare che ciascuna stazione di revisione dagli stessi accreditata abbia personale qualificato che sia stato sempre dagli stessi costruttori adeguatamente addestrato e certificato per eseguire i lavori di revisione e riparazione dei dispositivi nonchè sia stato messo a conoscenza di qualsiasi cambiamento apportato nei dispositivi, nelle procedure di revisione o di riparazione e nelle tecniche d) tenere costantemente informate l'amministrazione in merito alla lista delle stazioni di revisione accreditate ed ogni relativo cambiamento della stessa lista e) rendere disponibili per tutte le stazioni accreditate: 1. le varianti al manuale di manutenzione e riparazione, alle norme di manutenzione e alle istruzioni di manutenzione e riparazione; 2. i materiali e le parti di rispetto; 3. le norme e le istruzioni emanate dall'amministrazione. 1. Nonostante quanto previsto dall'art. 8, terzo comma, i dispositivi per i quali non esistono in Italia stazioni di revisione accreditate dal costruttore possono essere eccezionalmente revisionate da stazioni autorizzate dall'amministrazione, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni a) l'effettuazione della revisione deve essere consentita per iscritto dal costruttore che, se necessario, deve impartire alla stazione di revisione appropriate istruzioni b) la stazione di revisione deve essere, di volta in volta, preventivamente autorizzata dalla direzione marittima competente per territorio; non possono essere rilasciate più di due autorizzazioni all'anno per una stessa marca di dispositivi c) i dispositivi non possono subire due revisioni consecutive da parte di stazioni non accreditate dal costruttore d) alla revisione deve presenziare un ispettore dell'organismo affidato della nave e) eventuali riparazioni o sostituzioni devono essere concordate dalla stazione di revisione con il costruttore. 2. Le stazioni di revisione già in possesso dell'accreditamento da parte di costruttori di qualsiasi dispositivo, alla data di pubblicazione del presente Decreto, possono continuare la propria attività per i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente Decreto. In tale periodo transitorio le operazioni di revisione dei dispositivi dovranno essere controllate dall'organismo affidato della nave. Roma, 16 luglio 2002 Il comandante generale: Sicurezza |
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